La PAC post 2027: Piano nazionale, autorità di gestione e strumenti di sostegno

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Pubblicato il: 29 Agosto 2025

La proposta di regolamento COM(2025) 565 prevede che ogni Stato membro prepari un unico Piano di partenariato nazionale e regionale (art. 21) che 

  • deve definire un programma di riforme, investimenti e altri interventi 
  • è strutturato in capitoli nazionali, settoriali e, se necessario, regionali e territoriali che programmano le misure relative ai Fondi strutturali e Coesione, PAC, pesca, sicurezza e difesa. 

Per l’Italia la dotazione complessiva del Piano di partenariato nazionale e regionale 2028-2034 ad oggi è pari a 86.6 miliardi.

Ogni Stato membro può individuare per il Piano nazionale una o più Autorità di gestione, uno o più organismi intermedi, uno o più organismi pagatori e una o più autorità di audit  (art 49 della proposta COM(2025) 565). 

Il disimpegno proposto per l’attuazione applica la regola dell’ n+1 (art. 15).

Il Piano di partenariato nazionale e regionale dovrà fornire l’elenco e la descrizione di tutte le misure programmate, raggruppate in capitoli (art. 22). 

Tutte le misure programmate contribuiscono al raggiungimento di target misurati tramite gli indicatori declinati nella proposta di Regolamento COM/2025/545, Allegato I.

Un capitolo del Piano deve essere dedicato alla PAC, con l’elenco degli strumenti di sostegno programmati e relative condizioni di ammissibilità, cioè chi e cosa viene finanziato (art. 36). 

Gli strumenti di sostegno che possono essere programmati nel capitolo del Piano dedicato alla PAC sono elencati e disciplinati da:

  • art. 35 della proposta relativa al Piano unico nazionale COM(2025) 565
  • art. 5 e ss. della proposta relativa alla PAC post 2027 COM(2025) 560

La maggior parte, ma non la totalità, degli strumenti di sostegno della PAC è oggetto di una quota riservata di budget europeo, condivisa con le misure relative alla Politica comune della pesca.

In particolare, alle misure da a) a k)  e r) (vedi sotto) sono riservate specifiche risorse del nuovo budget UE, nell’ambito del Fondo unico (articoli 10 e 35 della proposta COM(2025) 565). 

A queste specifiche misure (insieme a quella per la pesca) sono complessivamente riservati 295,7 miliardi all’interno del contenitore dei 783 miliardi totali disponibili per i Piani di partenariato nazionali e regionali (art. 10 della proposta COM(2025) 565)

Le altre misure della PAC da l) a q) possono essere finanziate tramite le altre risorse del Fondo unico attribuite a ciascuno Stato membro per il proprio Piano di partenariato.

La proposta introduce per la PAC un sistema di gestione aziendale (ex condizionalità, art. 3 della proposta COM(2025) 560 e relativo allegato) che comprende:

  • requisiti di gestione obbligatori;
  • pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel Piano unico nazionale;
  • requisiti di gestione obbligatori del sistema di condizionalità sociale.

Il sistema di gestione aziendale (ex condizionalità) si applica ai beneficiari delle seguenti tipologie di misure della PAC:

A. sostegno al reddito, decrescente e basato sulla superficie (non sui titoli);

B. sostegno al reddito accoppiato;

C. pagamento specifico per la coltura del cotone;

D. pagamento per vincoli naturali e altri vincoli specifici;

E. sostegno per gli svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori;

F. azioni agroambientali e climatiche.

La proposta COM(2025) 565 prevede per la PAC post 2027 le seguenti ulteriori misure: 

G. pagamenti per i piccoli agricoltori;

H. supporto agli strumenti di gestione del rischio;

I. sostegno agli investimenti per gli agricoltori e i silvicoltori;

J. sostegno all’insediamento di giovani agricoltori, nuovi agricoltori, imprese rurali e start-up e allo sviluppo di piccole aziende agricole; 

K. sostegno ai servizi di assistenza agricola; 

L. LEADER; 

M. sostegno alla condivisione delle conoscenze e all’innovazione in agricoltura, silvicoltura e aree rurali;

N. sostegno alle iniziative di cooperazione territoriale e locale;

[…]

Q. programma scolastico dell’UE;

R. interventi settoriali.

Solo gli interventi a), b), c) e g) sono esenti da cofinanziamento nazionale (art. 20, par. 4 proposta COM(2025) 565).

Per gli investimenti è previsto che, qualora il contributo non superi i 100.000 euro e non sia soggetto alle norme sugli appalti pubblici, tale sostegno è erogato in forma semplificata, cioè assume la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (art. 36 proposta COM(2025) 565).