Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze più pericolose
SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci
19.2 - Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose

Risorse a bando

8.000.000 di euro €

DATA PUBBLICAZIONE

20230915

DATA SCADENZA

20240131

DESCRIZIONE

L’azione prevede il sostegno per ettaro di superficie agricola utilizzata agli agricoltori che si impegnano ad applicare tecniche di gestione agronomica volte a ridurre l’impiego di sostanze attive più pericolose poichè contribuiscono all’inquinamento ambientale,  e classificate come candidate alla sostituzione, al fine di ridurre i rischi e l’impatto che il loro utilizzo può determinare sulla salute umana e sull’ambiente.

BENEFICIARI

  • Agricoltori, come definiti dall’articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115
  • Enti pubblici gestori di aziende agricole

OPERAZIONI AMMISSIBILI

Adozione di strategie di difesa fitosanitaria volte a ridurre l’impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 e di altre sostanze individuate ai sensi dell’art 15 della Direttiva 2009/128/CE

TIPO DI SOSTEGNO

Pagamento a ettaro di superficie agricola utilizzata.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

L’entità del premio annuale per ettaro di superficie varia in relazione alle colture interessate, come indicato di seguito:

  • Fruttiferi (pomacee e drupacee):  250  Euro/ettaro/anno
  • Fruttiferi (altri fruttiferi): 80  Euro/ettaro/anno
  • Vite: 240  Euro/ettaro/anno
  • Orticole: 200  Euro/ettaro/anno
  • Erbacee: 68  Euro/ettaro/anno

IMPEGNI

Sono previsti i seguenti impegni specifici:

  • Non superare il numero massimo annuale di interventi fitosanitari con sostanze attive candidate alla sostituzione individuate a livello regionale per coltura e ciclo colturale, specificate nel bando
  • Limitazione o divieto di impiego delle altre sostanze individuate a livello regionale, come dettagliate nel bando
  • Per le colture arboree è ammesso esclusivamente il diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto. Non sono ammessi interventi erbicidi nell’interfila.
  • Divieto di ricorso a prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive revocate, ancorché autorizzati ai sensi dell’art. 53 del Reg. UE n. 1107/2009. 
  • Obbligo di compilazione del registro aziendale dei trattamenti informatizzato regionale “A58-04”; eventuali trattamenti di bioprotezione che non sono definibili come “trattamento con prodotti fitosanitari” vanno dichiarati secondo le modalità stabilite nel Registro dei Trattamenti (A58-04) 
  • Colture che succedono alla coltura principale o cicli successivi nell’anno della stessa coltura o di altre devono comunque essere assoggettate al rispetto degli impegni dei punti precedenti ma non concorrono alla determinazione del premio
  • Aderire, entro il periodo di esecuzione degli impegni, alle iniziative formative o alla consulenza ai sensi dell’Art. 78 del Regolamento (UE) 2021/2115 mirate ai temi caratterizzanti dell’Azione, rese disponibili dai pertinenti interventi di sviluppo rurale, portandole a conclusione nei termini previsti.

PROVVEDIMENTO

DGR n. 1100 del 12 settembre 2023 (Termini modificati con DGR n. 1562 del 12 dicembre 2023)

SCARICA IL BANDO

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bandi-dgr-n-1100-del-12-settembre-2023