Risorse a bando
DATA PUBBLICAZIONE
DATA SCADENZA
DESCRIZIONE
L’azione prevede il sostegno per ettaro di superficie agricola utilizzata agli agricoltori che si impegnano ad applicare tecniche di gestione agronomica volte a ridurre l’impiego di sostanze attive più pericolose poichè contribuiscono all’inquinamento ambientale, e classificate come candidate alla sostituzione, al fine di ridurre i rischi e l’impatto che il loro utilizzo può determinare sulla salute umana e sull’ambiente.
BENEFICIARI
- Agricoltori, come definiti dall’articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115
- Enti pubblici gestori di aziende agricole
OPERAZIONI AMMISSIBILI
Adozione di strategie di difesa fitosanitaria volte a ridurre l’impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 e di altre sostanze individuate ai sensi dell’art 15 della Direttiva 2009/128/CE
TIPO DI SOSTEGNO
Pagamento a ettaro di superficie agricola utilizzata.
IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO
L’entità del premio annuale per ettaro di superficie varia in relazione alle colture interessate, come indicato di seguito:
- Fruttiferi (pomacee e drupacee): 250 Euro/ettaro/anno
- Fruttiferi (altri fruttiferi): 80 Euro/ettaro/anno
- Vite: 240 Euro/ettaro/anno
- Orticole: 200 Euro/ettaro/anno
- Erbacee: 68 Euro/ettaro/anno
IMPEGNI
Sono previsti i seguenti impegni specifici:
- Non superare il numero massimo annuale di interventi fitosanitari con sostanze attive candidate alla sostituzione individuate a livello regionale per coltura e ciclo colturale, specificate nel bando
- Limitazione o divieto di impiego delle altre sostanze individuate a livello regionale, come dettagliate nel bando
- Per le colture arboree è ammesso esclusivamente il diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto. Non sono ammessi interventi erbicidi nell’interfila.
- Divieto di ricorso a prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive revocate, ancorché autorizzati ai sensi dell’art. 53 del Reg. UE n. 1107/2009.
- Obbligo di compilazione del registro aziendale dei trattamenti informatizzato regionale “A58-04”; eventuali trattamenti di bioprotezione che non sono definibili come “trattamento con prodotti fitosanitari” vanno dichiarati secondo le modalità stabilite nel Registro dei Trattamenti (A58-04)
- Colture che succedono alla coltura principale o cicli successivi nell’anno della stessa coltura o di altre devono comunque essere assoggettate al rispetto degli impegni dei punti precedenti ma non concorrono alla determinazione del premio
- Aderire, entro il periodo di esecuzione degli impegni, alle iniziative formative o alla consulenza ai sensi dell’Art. 78 del Regolamento (UE) 2021/2115 mirate ai temi caratterizzanti dell’Azione, rese disponibili dai pertinenti interventi di sviluppo rurale, portandole a conclusione nei termini previsti.
PROVVEDIMENTO
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